Sovente quando nei Condominii si vuole riparare e manutenere i balconi occorre distinguere fra i
balconi incassati e quelli aggettanti.
Questi ultimi, salvo che il regolamento preveda diversamente, sono di proprietà privata e ogni
spesa ad essi attinente deve far capo al singolo condomino.
Una eccezione è costituita dall’aspetto architettonico dei balconi o di parte di essi allorchè
costituiscano un pregio di natura estetica.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che
“in tema di Condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto prolungamento della
corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa
dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della
parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e
contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto
delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta,
all’intonaco, alla tinta e alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario
dell’appartamento che vi accede e non possono essere ripartite fra tutti i condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”.
(Cass. Civ. Ordinanza 7042/2020)