Sovente quando nei Condominii si vuole riparare e manutenere i balconi occorre distinguere fra i balconi incassati e quelli aggettanti.
Questi ultimi, salvo che il regolamento preveda diversamente, sono di proprietà privata e ogni spesa ad essi attinente deve far capo al singolo condomino.
Una eccezione è costituita dall’aspetto architettonico dei balconi o di parte di essi allorchè costituiscano un pregio di natura estetica.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che
“in tema di Condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tinta e alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede e non possono essere ripartite fra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”.
(Cass. Civ. Ordinanza 7042/2020)