La convocazione in assemblea da parte del Condominio deve rispettare le formalità e indicazioni previste dall’art. 66 comma 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile e così va inviata a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.
La mancata comunicazione a uno o più condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale in quanto vizio procedimentale comporta l’annullabilità della delibera.
Legittimato a domandare l’annullamento è esclusivamente il singolo il cui diritto sia stato pretermesso e su di esso grava l’onere di provare l’omessa comunicazione.
L’assemblea non può deliberare che gli avvisi di convocazione delle future riunioni siano inviati a mezzo posta elettronica ordinaria.
Sempre secondo la Suprema Corte con l’invio della convocazione ad una casella e-mail di tipo ordinario vengono meno tutti gli elementi che riguardano la certezza della comunicazione e non rileva la comunicazione inoltrata da una condomina circa l’utilizzabilità del suo indirizzo di posta elettronica ordinaria al fine delle comunicazioni da parte dell’amministratore.
Trattasi quindi di una disciplina inderogabile stabilita per tutelare le regole della collegialità e quindi degli interessi fondamentali del Condominio.