La convocazione in assemblea da parte del Condominio deve rispettare le formalità e indicazioni
previste dall’art. 66 comma 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile e così va inviata a mezzo
posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.
La mancata comunicazione a uno o più condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea
condominiale in quanto vizio procedimentale comporta l’annullabilità della delibera.
Legittimato a domandare l’annullamento è esclusivamente il singolo il cui diritto sia stato pretermesso
e su di esso grava l’onere di provare l’omessa comunicazione.
L’assemblea non può deliberare che gli avvisi di convocazione delle future riunioni siano inviati a
mezzo posta elettronica ordinaria.
Sempre secondo la Suprema Corte con l’invio della convocazione ad una caselle e-mail di tipo
ordinario vengono meno tutti gli elementi che riguardano la certezza della comunicazione e non rileva
la comunicazione inoltrata da una condomina circa l’utilizzabilità del suo indirizzo di posta elettronica
ordinaria al fine delle comunicazioni da parte dell’amministratore.
Trattasi quindi di una disciplina inderogabile stabilita per tutelare le regole della collegiabilità e quindi
e degli interessi fondamentali del Condominio.